Bail in: significato, ordine delle perdite e strumenti esclusi
Dal 2016 una banca in dissesto può essere salvata "dall'interno", riducendo azioni e crediti o convertendoli in azioni. I depositi fino a 100.000 euro sono esclusi: ecco chi rischia, in che ordine e con quali garanzie.
Il bail in (letteralmente "salvataggio interno") è lo strumento con cui un'autorità di risoluzione riduce il valore delle azioni e di alcuni crediti verso una banca in crisi, o li converte in azioni, per assorbire le perdite e ricapitalizzarla. È il contrario del bail out, il salvataggio dall'esterno con denaro pubblico. In Italia è disciplinato dal D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, che ha recepito la direttiva europea 2014/59/UE (BRRD); l'articolo 106 lo rende applicabile dal 1° gennaio 2016.
Questo articolo è informazione generale: non è consulenza finanziaria e non è una raccomandazione di investimento. Per la tua situazione rivolgiti a un consulente abilitato.
Quando si applica il bail-in
Secondo l'articolo 17 del D.Lgs. 180/2015, una banca può essere sottoposta a risoluzione quando è in dissesto o a rischio di dissesto (per esempio perdite che azzerano il patrimonio, attività inferiori alle passività, incapacità di pagare i debiti) e non ci sono alternative private o di vigilanza in tempi adeguati. Per la Banca d'Italia serve anche un interesse pubblico: altrimenti si va alla liquidazione coatta amministrativa.
Il bail-in è uno dei quattro strumenti di risoluzione previsti dall'articolo 39, insieme alla cessione a un terzo, all'ente-ponte e alla società veicolo per le attività deteriorate.
In che ordine colpisce
L'articolo 52 del decreto fissa la gerarchia: si passa alla categoria successiva solo dopo aver esaurito quella precedente.
| Ordine | Chi assorbe le perdite |
|---|---|
| 1 | azionisti e altri strumenti del capitale primario |
| 2 | strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 |
| 3 | strumenti di classe 2 |
| 4 | altri debiti subordinati |
| 5 | restanti passività ammissibili, come le obbligazioni ordinarie, secondo la gerarchia concorsuale |
Secondo la Banca d'Italia, fra le passività ammissibili i depositi di persone fisiche e piccole e medie imprese per la parte oltre i 100.000 euro vengono dopo i creditori chirografari, cioè senza garanzia. Ultimo viene il fondo di garanzia dei depositi, al posto dei depositanti protetti.
Una tutela vale per tutti: per l'articolo 52, comma 2, nessun azionista o creditore può essere trattato peggio di come sarebbe trattato se la banca fosse stata liquidata con la procedura ordinaria.
Strumenti esclusi dal bail-in
L'articolo 49 del D.Lgs. 180/2015 esclude, fra le altre, queste passività:
- depositi protetti, cioè fino a 100.000 euro per depositante e per banca;
- passività garantite, comprese le obbligazioni bancarie garantite (covered bond), nei limiti del valore delle garanzie;
- beni dei clienti in custodia, come i titoli in un deposito o il contenuto delle cassette di sicurezza;
- passività interbancarie e verso sistemi di pagamento con durata inferiore a sette giorni;
- debiti verso dipendenti per la retribuzione fissa e verso fornitori necessari al funzionamento.
Le obbligazioni emesse dalla banca non sono escluse. La Banca d'Italia sottolinea che il bail-in si applica anche agli strumenti emessi prima del 2016 e già in mano agli investitori.
100.000 euro sono tanti? Come funziona il limite
L'articolo 96-bis.1, comma 3, del Testo unico bancario fissa il rimborso massimo in 100.000 euro per depositante. Il calcolo si fa per singola banca, sommando tutti i depositi a tuo nome, e per un conto cointestato conta la quota di ciascuno.
Il comma 4 prevede un'eccezione temporanea. Per nove mesi dall'accredito il limite non si applica ai depositi di persone fisiche che derivano da operazioni sulla casa di abitazione, da divorzio, pensionamento, fine del rapporto di lavoro, invalidità o morte, o da risarcimenti per reati contro la persona. È il caso tipico di chi ha appena venduto casa o incassato il TFR.
Buoni fruttiferi postali e titoli di Stato
I titoli di Stato non sono passività di una banca e il bail-in non li riguarda; se li tieni in un deposito titoli restano tuoi. Per i buoni fruttiferi postali, le FAQ del Dipartimento del Tesoro, consultate il 1 ottobre 2026, li indicano fra i prodotti del risparmio postale "per definizione garantiti dello Stato". I rischi dei debiti pubblici seguono regole diverse, come le clausole di azione collettiva, che funzionano con un voto dei possessori.
Per giudicare il rischio di una singola banca prima che arrivi una crisi, gli operatori guardano anche il prezzo dei credit default swap. Le altre guide sono nell'indice dei titoli di Stato e obbligazioni e, per gli altri temi del sito, nella home di Soldi e Finanza Online.
Domande frequenti
Qual è il significato di bail in?
Bail in significa "salvataggio interno": le perdite di una banca in crisi sono assorbite da azionisti e creditori, riducendo o convertendo in azioni i loro diritti, invece che dallo Stato. Bail out è il salvataggio esterno con fondi pubblici.
Il bail-in può colpire il mio conto corrente?
Fino a 100.000 euro per depositante e per banca no: i depositi protetti sono esclusi (art. 49 D.Lgs. 180/2015). La parte eccedente dei depositi di persone fisiche e PMI può essere colpita solo dopo azionisti, subordinati e creditori chirografari.
Quali strumenti sono esclusi dal bail-in?
Depositi protetti, passività garantite come i covered bond, beni dei clienti in custodia come i titoli in deposito, alcune passività a brevissimo termine e i debiti per retribuzioni fisse e fornitori essenziali (art. 49 D.Lgs. 180/2015).
Le obbligazioni bancarie sono a rischio bail-in?
Sì. Le obbligazioni non garantite di una banca rientrano fra le passività ammissibili e possono essere ridotte o convertite, dopo azioni e strumenti subordinati. Le subordinate sono colpite prima delle ordinarie.
Da quando esiste il bail-in in Italia?
Le norme sul bail-in del D.Lgs. 180/2015 si applicano dal 1° gennaio 2016 (art. 106, comma 2), anche agli strumenti emessi prima di quella data.