Cambiale pagherò: requisiti, compilazione e differenza con la tratta

Il pagherò è la cambiale con cui chi firma promette di pagare personalmente una somma a una scadenza. La legge cambiaria elenca gli elementi che deve contenere: ecco come si compila, cosa succede se ne manca uno e perché la firma impegna più di quanto sembri.

La cambiale pagherò, che la legge cambiaria chiama vaglia cambiario, è una promessa scritta e incondizionata di pagare una somma determinata a una persona, a una scadenza precisa. Chi la firma si chiama emittente e si obbliga in prima persona. È regolata dagli articoli 100-103 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, che rinviano per molti aspetti alle norme sulla cambiale tratta.

Questo articolo è informazione generale: non è consulenza legale o finanziaria e non è un'offerta di credito. Per la tua situazione rivolgiti a un avvocato, a un notaio o a un'associazione di consumatori.

Se ti serve prima un quadro generale su tipi di cambiale, protesto e prescrizione, parti dalla guida su cos'è la cambiale. Qui ci concentriamo sul pagherò.

Pagherò e tratta: la differenza

Pagherò (vaglia cambiario)Cambiale tratta
Che cosa contieneuna promessa di pagare (art. 100)un ordine di pagare rivolto a un terzo (art. 1)
Persone coinvolteemittente e beneficiariotraente, trattario e beneficiario
Chi pagal'emittente stessoil trattario, se accetta
Accettazionenon serveil trattario si obbliga solo accettando
Posizione di chi firma per primol'emittente è obbligato come l'accettante di una tratta (art. 103)il traente risponde dell'accettazione e del pagamento (art. 13)

In pratica il pagherò ha due protagonisti: chi deve pagare e chi deve ricevere. Per questo è la forma che si firma per documentare un debito proprio, per esempio in un prestito cambializzato.

Come compilare una cambiale pagherò

L'articolo 100 della legge cambiaria elenca ciò che il pagherò deve contenere. Ecco gli elementi, nell'ordine della legge:

  1. La denominazione del titolo nel testo, nella lingua in cui è scritto. L'articolo 100 ammette "vaglia cambiario", "pagherò cambiario" o "cambiale".
  2. La promessa incondizionata di pagare una somma determinata. Niente condizioni del tipo "se la merce arriva".
  3. La scadenza.
  4. Il luogo di pagamento.
  5. Il nome del beneficiario, cioè della persona a cui, o all'ordine della quale, si deve pagare.
  6. Data e luogo di emissione.
  7. La firma dell'emittente, con nome e cognome (art. 8).
  8. Luogo e data di nascita o codice fiscale dell'emittente (art. 100, n. 7-bis).

Cosa succede se manca qualcosa

Senza uno degli elementi il titolo non vale come vaglia cambiario, salvo i casi dell'articolo 101:

Un titolo che non vale come cambiale può comunque valere come promessa di pagamento (art. 1988 c.c.), ma perde la forza di titolo esecutivo.

La somma in lettere e in cifre

Se la somma è scritta in lettere e in cifre e i due importi non coincidono, vale quella in lettere (art. 6). Se è scritta più volte nello stesso modo, vale la minore.

Interessi

Una clausola di interessi è ammessa solo nel pagherò a vista o a certo tempo vista. Il tasso deve essere indicato sul titolo; in ogni altro caso la clausola si ha per non scritta (art. 5, richiamato dall'art. 102).

Le scadenze ammesse

Il pagherò può essere a vista, a certo tempo vista, a certo tempo data o a giorno fisso. Un titolo con altre scadenze, o con scadenze successive, è nullo (art. 38, richiamato dall'art. 102). Un pagamento a rate richiede quindi un pagherò per ogni rata.

Il bollo

La validità del pagherò non dipende dal bollo. Senza bollo regolare, però, il titolo non è esecutivo e il portatore non può esercitare i diritti cambiari prima di pagare imposta e penalità (art. 104). L'imposta è proporzionale all'importo e va verificata al momento dell'emissione: non riportiamo cifre.

Avallo e girata nel pagherò

Cosa rischia chi firma un pagherò

Il pagherò è uno strumento potente per chi lo riceve, e proprio per questo va firmato con cautela.

Quando paghi

Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale. Chi paga può esigere che il pagamento sia annotato sul titolo e di riceverne quietanza (art. 45). Quando paghi tutto, fatti consegnare il pagherò quietanzato. Se ci sono più pagherò per un debito rateale, controlla che ti venga restituito quello di ogni rata saldata.

Prescrizione del pagherò

L'emittente è obbligato come l'accettante di una tratta (art. 103), quindi l'azione cambiaria contro di lui si prescrive in tre anni dalla scadenza (art. 94, richiamato dall'art. 102). Prescritta l'azione cambiaria, il creditore può ancora agire sulla base del rapporto originario, per esempio il prestito o la vendita (art. 66).

Per un piccolo progetto d'impresa senza garanzie reali esistono anche strumenti pubblici come il microcredito. Le altre forme di credito sono raccolte nelle guide su prestiti e finanziamenti e tutte le sezioni del sito in le nostre guide.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra cambiale tratta e pagherò?

Nel pagherò chi firma promette di pagare lui stesso (art. 100). Nella tratta chi firma ordina a un terzo, il trattario, di pagare (art. 1), e il trattario si obbliga solo se accetta. L'emittente di un pagherò è obbligato come l'accettante di una tratta (art. 103).

Come si compila una cambiale pagherò?

Deve indicare la parola "pagherò cambiario", "vaglia cambiario" o "cambiale", la promessa incondizionata di pagare una somma, la scadenza, il luogo di pagamento e il beneficiario. Servono poi data e luogo di emissione, la firma dell'emittente e i suoi dati di nascita o il codice fiscale (art. 100).

Se la somma in cifre è diversa da quella in lettere?

Vale la somma scritta in lettere (art. 6 della legge cambiaria, applicabile al pagherò per l'art. 102). Se la somma compare più volte scritta nello stesso modo, vale la minore.

Un pagherò senza scadenza è valido?

Sì: per l'articolo 101 il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista, cioè alla presentazione. Mancano altri requisiti non sanabili, come la firma o la somma? Allora il titolo non vale come pagherò.

Dopo quanto si prescrive un pagherò?

L'azione cambiaria contro l'emittente si prescrive in tre anni dalla scadenza (art. 94 e 102). Resta però di solito l'azione basata sul debito originario, con i suoi termini di prescrizione.