Ecobonus, lavori ammessi: l'elenco degli interventi e il caso del fotovoltaico

L'ecobonus copre isolamento, finestre, solare termico e impianti di riscaldamento efficienti. I pannelli fotovoltaici no: hanno una detrazione diversa, e lo sconto in fattura che molti cercano non si può più usare.

Lo "sconto in fattura sui pannelli fotovoltaici" non è più disponibile per i nuovi impianti. L'articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11 ha vietato dal 17 febbraio 2023 sia lo sconto in fattura sia la cessione del credito per tutti i bonus edilizi, salvo i casi transitori previsti dalla norma. Il fotovoltaico, inoltre, non è un lavoro dell'ecobonus. Rientra fra gli interventi della detrazione per le ristrutturazioni, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, fra le opere per il risparmio energetico "con particolare riguardo" alle fonti rinnovabili.

Questo articolo è informazione generale: non è consulenza fiscale o tecnica. Per la tua situazione rivolgiti a un CAF, a un commercialista o a un tecnico abilitato.

I lavori ammessi all'ecobonus

L'ecobonus è la detrazione dell'articolo 14 del D.L. 63/2013, che riprende e amplia gli interventi nati con la legge 296/2006. Per ogni intervento valgono requisiti tecnici precisi, riassunti nei vademecum dell'ENEA aggiornati a settembre 2026.

InterventoCosa comprendeDove è previsto
riqualificazione globalelavori su un edificio esistente che riducono il fabbisogno di energia primariaL. 296/2006, comma 344
involucrostrutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture, pavimenti), compreso il cappottoL. 296/2006, comma 345
finestrefinestre comprensive di infissi, con requisiti di trasmittanza termicaL. 296/2006, comma 345
solare termicopannelli solari per la produzione di acqua caldaL. 296/2006, comma 346
riscaldamentosostituzione dell'impianto con sistemi efficienti, compresi i sistemi ibridi con pompa di calore integrataL. 296/2006, comma 347; D.L. 63/2013, art. 14, comma 2.1
biomasseimpianti con generatori di calore alimentati da biomasseD.L. 63/2013, art. 14, comma 2-bis
schermature solari e micro-cogeneratorischermature dell'allegato M al D.Lgs. 311/2006, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistentiD.L. 63/2013, art. 14, comma 2

Le norme parlano sempre di edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti. Le condizioni tecniche di dettaglio, come i valori di trasmittanza o l'efficienza minima degli apparecchi, sono nei decreti attuativi e nei vademecum ENEA, e non le riportiamo qui. I dati vanno trasmessi all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Cosa non rientra

Quanto vale nel 2026

Per le spese del 2026 il comma 3-quinquies dell'articolo 14 prevede il 50% se l'intervento riguarda l'abitazione principale e paga il proprietario o il titolare di un diritto reale. Negli altri casi la detrazione è del 36%, sempre in dieci quote annuali. Per gli importi massimi di ciascun intervento valgono i limiti del decreto, che le guide ufficiali riportano per tipo di lavoro. Il quadro generale delle aliquote e degli adempimenti è nella pagina sull'ecobonus e le detrazioni per il risparmio energetico.

Finestre e infissi sono l'intervento più frequente: come leggere la trasmittanza e scegliere fra doppio e triplo vetro lo spieghiamo nella pagina sulla finestra con doppio vetro.

Il fotovoltaico: quale detrazione si usa

Per un impianto fotovoltaico domestico la strada fiscale è la detrazione per le ristrutturazioni dell'articolo 16-bis del TUIR. Secondo la guida dell'Agenzia delle Entrate di febbraio 2026, per le spese 2025 e 2026 vale il 50% sull'abitazione principale del proprietario e il 36% negli altri casi, entro 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione si recupera in dieci anni e richiede il bonifico dedicato alle ristrutturazioni.

EcobonusDetrazione ristrutturazioni
normaart. 14 D.L. 63/2013art. 16-bis TUIR e art. 16 D.L. 63/2013
pannelli fotovoltaici (elettricità)nosì, lettera h)
comunicazione all'ENEAsì, portale Ecobonussì, portale Bonus Casa, per i lavori con risparmio energetico
sconto in fattura o cessionechiusi per i nuovi lavorichiusi per i nuovi lavori

Il Conto Termico 3.0 del Ministero dell'ambiente prevede anche impianti fotovoltaici con accumulo, ma solo installati insieme alla sostituzione del riscaldamento con una pompa di calore elettrica, secondo il comunicato del Ministero del 5 agosto 2025.

Le offerte "a costo zero"

Senza sconto in fattura, le offerte di fotovoltaico "gratis" o "a costo zero" sono di solito finanziamenti, noleggi o contratti di fornitura che si ripagano nel tempo. Come leggerle è spiegato nella pagina sul fotovoltaico gratis. Per capire se un impianto si ripaga nella tua situazione serve un metodo, non una media: lo trovi nella pagina sulle detrazioni fiscali per il fotovoltaico.

Le altre guide sono negli articoli sul risparmio energetico.

Domande frequenti

Si può ancora avere lo sconto in fattura sui pannelli fotovoltaici?

No, per i nuovi lavori. Dal 17 febbraio 2023 il D.L. 11/2023 vieta sconto in fattura e cessione del credito per i bonus edilizi, salvo i casi transitori previsti dalla norma per lavori già avviati.

Il fotovoltaico rientra nell'ecobonus?

No. Rientra nella detrazione per le ristrutturazioni, articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, come opera finalizzata al risparmio energetico con fonti rinnovabili.

Quali lavori rientrano nell'ecobonus?

Riqualificazione globale, isolamento dell'involucro, finestre comprensive di infissi, schermature solari, solare termico, sostituzione dell'impianto di riscaldamento con sistemi efficienti, generatori a biomassa e micro-cogeneratori, ciascuno con i propri requisiti tecnici.

La caldaia a condensazione è tra i lavori ammessi?

Non se è una caldaia unica a combustibili fossili, esclusa dal 2025. Restano possibili, con i requisiti richiesti, i sistemi ibridi con pompa di calore integrata e i generatori a biomassa.

Serve un tecnico per l'ecobonus?

Spesso sì, perché i requisiti tecnici vanno attestati. Il vademecum ENEA di ciascun intervento indica quali documenti servono e chi deve firmarli.